27 aprile 2022: è la fine del patriarcato?

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27 aprile 2022: è la fine del patriarcato?

Con una decisione che è destinata a passare alla storia, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

La Corte ha ritenuto “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”, dal momento che il cognome “costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.

Fino ad oggi, infatti, le norme vigenti hanno violato gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo articolo, in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

A questo punto, come scrive esplicitamente la stessa Corte, sarà “compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione assunta”.

Vedremo infatti su che cosa sarà chiamato ad intervenire concretamente il legislatore.

Prima della decisione della Corte Costituzionale, ad esempio, l’art. 262 cod.civ. sui figli nati fuori dal matrimonio stabiliva che “il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.

Se un figlio ha solo il cognome materno, ciò presuppone che si tratti di figlio naturale (nato cioè da una coppia non sposata) riconosciuto alla nascita soltanto dalla madre.

Ma cosa succedeva, fino ad oggi, se il riconoscimento del padre avveniva in un secondo momento, quando il figlio era comunque ancora minorenne?

In tal caso la decisione sul cognome spettava al giudice del Tribunale dei Minori che, valutato l’interesse del minore, poteva decidere se lasciare il cognome della madre, oppure se sostituirlo con quello del padre oppure se aggiungerlo a quest’ultimo.

Solo al momento della registrazione della nascita del figlio in Comune era invece possibile attribuire al bambino il doppio cognome, ma condizione essenziale era che vi fosse il consenso di entrambi i genitori, i quali dovevano presentarsi insieme dinanzi all’ufficiale di Stato civile.

Questo valeva sia per i figli delle coppie sposate, sia di quelle non sposate e per i figli adottati. Il cognome materno poteva solo seguire quello paterno, non poteva quindi anteporsi ad esso.

Se il padre si opponeva al doppio cognome, la madre poteva solo rivolgersi al giudice il quale non poteva, in automatico, accogliere l’istanza della madre ma doveva valutare se il doppio cognome non fosse in contrasto con gli interessi del minore.

Con questa decisione la regola diventa invece che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resterà salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.

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