Superbonus 110 le ultime notizie
Articolo aggiornato al 20 dicembre 2021
Va innanzitutto premesso che, al momento in cui si scrive, il Governo sta ragionando sulla possibilità di una proroga del Superbonus 110%.
Se la proroga è praticamente sicura, c’è tuttavia incertezza su come il Superbonus verrà rimodulato.
Si discute infatti, ad esempio, sulla eliminazione del limite Isee di € 25.000,00 per la ristrutturazione delle villette.
Ma, soprattutto, ancora non è chiaro se il Superbonus varrà ancora per gli interventi trainati o resterà applicabile ai soli lavori trainanti.
Sembrerebbe poi che ci saranno aliquote decrescenti fino al 31 dicembre 2025, per cui si passerebbe dal 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, al 70% per le spese fino al 31 dicembre 2024 ed infine al 65% per quelle sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Non è possibile aggiungere altro perché di fatto non si sa nulla e, navigando su internet, si leggono solo brevi trafiletti.
Superbonus 110: chiarimenti agenzia delle entrate
Come ormai tutti sanno, il Superbonus è una misura introdotta dal c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e consiste in uno sgravio fiscale al 110% per coloro che eseguono interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, la sicurezza sismica, installano impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
In particolare, il Superbonus spetta per quelle opere cosiddette “trainanti”, consistenti:
- nell’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro degli edifici, che incidono in misura superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
- nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria;
- negli interventi antisismici previsti e regolamentati dai commi 1-bis, 1-septies art. 16 del d.l n. 63/2013.
Effettuando anche uno solo dei suddetti interventi “trainanti”, è possibile beneficiare del superbonus 110% anche per una serie di ulteriori interventi, definiti “trainati“, purché vengano eseguiti congiuntamente. Nello specifico si tratta di:
- opere di efficientamento energetico, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ogni intervento;
- installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione contemporanea o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Tra i soggetti che possono beneficiare della detrazione del 110% vi sono i Condomìni.
Numerose sono state le istanze d’interpello relative a questa agevolazione fiscale, rivolte all’Agenzia delle Entrate.
Vediamo qualche esempio.
Case popolari.
L’applicazione del Superbonus è prevista anche per gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, ovvero agli enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, con riferimento agli immobili di proprietà di questi ultimi ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (Risposta Agenzia Entrate n. 795 del 30/11/2021).
Villette a schiera.
Gli interventi antisismici sulle villette a schiera possono essere incentivati al 110%, purché i lavori vengano realizzati sull’intera struttura da tutti i proprietari di fatto costituiti in condominio.
L’interpello è stato richiesto poiché, da un punto di vista strutturale, il complesso edilizio è un unico edificio, composto da tre unità abitative di tre diversi proprietari, ma non è possibile per ciascuno di loro intervenire sulle strutture della propria parte, senza che qualsiasi intervento strutturale abbia un qualche effetto (anche potenzialmente negativo) sulla statica dell’intera struttura (Risposta Agenzia Entrate n. 780 del 16/11/2021).
Società sportive dilettantistiche.
Anche le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nell’apposito registro istituito presso il CONI, possono avvalersi della detrazione del 110% per gli interventi trainanti con riguardo agli immobili adibiti a spogliatoio, in toto o in parte, purché il beneficiario dell’agevolazione, in via alternativa, sia titolare di un diritto reale sull’immobile, anche di godimento, oppure detenga l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o ad un contratto di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
L’istante che si è rivolo all’Agenzia delle Entrate è una società sportiva dilettantistica dotata di impianto di riscaldamento obsoleto che serve non solo il locale spogliatoio bensì l’intera struttura, intenzionata a sostituirlo con un più moderno impianto di climatizzazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Superbonus potrà essere fruito solo per le spese sostenute per i lavori effettuati nel locale spogliatoio. Anche se l’intervento di risparmio energetico riguarderà l’intero edificio, il Superbonus verrà fruito solo in relazione all’intervento realizzato sulla parte di edificio adibita a spogliatoio (Risposta Agenzia Entrate n. 774 del 10/11/2021).
Limiti di spesa per accorpamento unità immobiliari o suddivisione di unica unità.
Ai fini dell’individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un’unica unità, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Risposta Agenzia Entrate n. 765 del 09/11/2021 che ha modificato un precedente parere, il n. 568 del 30/08/2021.
Il caso analizzato riguarda un soggetto comproprietario, con altra persona fisica, di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata A/3 e da due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con destinazione d’uso “autorimessa”, e una accatastata C/2, con destinazione d’uso “magazzino”.
Tale persona intende effettuare sull’edificio interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico. Al termine dei lavori risulterà variata la destinazione d’uso di una porzione del “magazzino”, con creazione di un’ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3.
Chiede chiarimenti in merito al numero di unità immobiliari da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di spesa per gli interventi ammissibili al regime agevolato).
Elementi decorativi della facciata.
Qualora il tecnico abilitato all’asseverazione attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi siano interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata, le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti di spesa complessivi stabiliti dalla norma (Risposta Agenzia Entrate n. 685 del 07/10/2021, che ha preso in esame il caso di un Condominio che intende procedere alla coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell’edificio.
L’edificio è caratterizzato, sulla facciata, da elementi architettonici peculiari, senza tuttavia presentare alcun valore storico e culturale e senza essere sottoposto a vincoli storico-artistici e paesaggistici).
Singola unità immobiliare.
Se un edificio residenziale (nel caso di specie censito alla categoria A/7 “Abitazioni in villini“, senza parti comuni ad altri fabbricati, funzionalmente indipendente), costituisce una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati, per accedere al Superbonus risulta irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede (Risposta Agenzia Entrate n. 656 del 05/10/2021).
Realizzazione di determinati interventi da parte del singolo condomino.
La normativa consente al condòmino o ai condòmini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, in caso di non corretta fruizione del Superbonus ne risponderà eventualmente esclusivamente il condòmino o i condòmini che ne hanno fruito (Risposta Agenzia Entrate n. 620 del 22/09/2021).
Unità immobiliari di un unico proprietario o comproprietari.
Il Superbonus spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio, in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari (Risposta Agenzia Entrate n. 247 del 14/04/2021.
La fattispecie rappresentata si riferisce a un edificio composto da due unità immobiliari aventi proprietari differenti: una unità abitativa appartiene in esclusiva ad un soggetto, l’altra unità abitativa più un magazzino è in comproprietà tra il medesimo soggetto ed il coniuge).
Impianto fotovoltaico a terra nel giardino di pertinenza dell’edificio oggetto dei lavori trainanti.
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare di proprietà di un Contribuente è possibile realizzare come intervento “trainato” un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, ma posizionato a terra sul terreno di pertinenza dell’abitazione e non sul tetto dell’edificio oggetto degli interventi trainanti (Risposta Agenzia Entrate n. 171 del 10/03/2021).
Supercondominio.
Qualora in un Supercondominio (formato da più edifici in condominio ognuno con proprio civico e codice fiscale) venga deliberata la sostituzione dell’impianto termico centralizzato a servizio di tutti gli edifici, mentre solo in alcuni Condomìni facenti parte del predetto Supercondominio venga deliberato di realizzare anche lavori di isolamento termico delle facciate e del tetto dai quali conseguirà la diminuzione di due classi energetiche, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi.
I condòmini che hanno deliberato solo la sostituzione del predetto impianto termico, invece, potranno, nel rispetto dei requisiti previsti, eventualmente fruire dell’ecobonus (Risposta Agenzia Entrate n. 94 del 08/02/2021).
Misure antisismiche.
Gli interventi su un muro di contenimento di pertinenza del Condominio, sempreché funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali del Condominio medesimo, possono essere annoverati tra gli interventi sulle “parti comuni” interessate dal Superbonus (Risposta Agenzia Entrate n. 68 del 01/02/2021).
Questi sono solo alcuni esempi dei numerosi chiarimenti forniti sul Superbonus a seguito degli interpelli inviati dai Contribuenti, che possono essere visionati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Bisogna prestare molta attenzione, perché dietro al Superbonus si celano tantissimi rischi e, in caso di violazioni, l’unica certezza è che a pagarne le conseguenze con l’Agenzia delle Entrate è il titolare delle detrazioni, ovvero il contribuente.
Perciò, in bocca al lupo!