Articolo 650 Codice penale
Un altro reato di cui può rendersi responsabile l’Amministratore è quello di cui all’art. 650 c.p., che punisce con l’arresto fino a tre mesi chi non ottempera ad un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene.
La norma pur non essendo specifica, può trovare applicazione anche nei confronti dell’amministratore, quando gli sia stato ordinato di eseguire opere sulle parti comuni dell’edificio con caratteristiche rientranti nella disposizione.
Così avviene per l’inadempimento di un ordine dell’Autorità notificatogli, che per esempio gli impone di ridurre la rumorosità dell’impianto di riscaldamento.
Si tratta di provvedimenti dell’autorità che si esplicitano nell’ordinare l’esecuzione di opere sulle parti comuni dell’edificio condominiale.
Il reato non sussiste, dunque, quando il provvedimento dell’autorità è emesso nell’interesse esclusivo di uno solo dei condomini.
Costituisce anche reato l’inosservanza dell’ordine del Sindaco avente ad oggetto l’opera di predisposizione di transenne attorno al perimetro di un edificio per ragioni di sicurezza.
L’Amministratore può anche essere imputato di omicidio colposo o lesioni colpose a danno di condòmini o di terzi quando ciò sia derivato dall’aver omesso misure di sicurezza degli impianti elettrici condominiali o da mancata effettuazione di lavori urgenti sulle parti comuni del condominio.
Nell’ambito dei reati contro il patrimonio, il comportamento attivo od omissivo dell’amministratore può integrare le fattispecie di appropriazione indebita aggravata o di truffa aggravata.
Capita spesso che l’Amministratore si appropri di denaro appartenente ai condomini o al Condominio o destini tale denaro ad altri scopi.