La Videosorveglianza per condomini
Articolo aggiornato il 3 gennaio 2022
Quando si vive all’interno di un condominio può rendersi necessario installare delle telecamere per la videosorveglianza sia degli spazi comuni, come l’atrio di ingresso e il giardino condominiale, sia per sorvegliare le proprietà dei singoli condomini.
Vediamo cosa dice la normativa sulla videosorveglianza in condominio.
Videosorveglianza nei condomini, la normativa.
La principale normativa in materia di videosorveglianza nei condomini è dettata dall’art. 1122 c.c., introdotto dalla legge di riforma del condominio.
Questo articolo del codice civile disciplina la videosorveglianza condominiale disposta dall’assemblea, stabilendone i quorum di approvazione e rendendola così di fatto legittima.
Istallazione videosorveglianza nel condominio
È quindi possibile per l’assemblea condominiale deliberare, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, l’installazione di una telecamera sulle parti comuni dell’edificio (ingressi, cortili, parcheggi, scale, pianerottoli).
L’unica finalità delle videoriprese, da specificare nella delibera pena la sua invalidità, deve essere quella di garantire i beni comuni e individuali nonché l’incolumità degli stessi condomini e famigliari.
Videosorveglianza in condominio e privacy.
Ovviamente deve essere garantita la riservatezza di coloro che abitano e frequentano il condominio.
La videosorveglianza dovrà quindi essere attuata nel rispetto delle indicazioni dettate dal Codice della Privacy e dal provvedimento del Garante della Privacy del 2013 “Il Condominio e la Privacy”.
Chi può visionare le immagini della videosorveglianza?
Il soggetto legittimato a visionare le immagini della videosorveglianza è sicuramente l’amministratore.
Anche i singoli condòmini hanno diritto di visionare le registrazioni delle telecamere, ma solo al ricorrere delle seguenti condizioni:
- che venga fatta richiesta scritta all’amministratore
- che la visione avvenga sotto il controllo e la direzione dell’amministratore o del diverso soggetto incaricato quale responsabile del trattamento dati
- che si sia verificato un reato o comunque un fatto grave
- che in caso di reato sia stata prima fatta denuncia all’autorità
Videosorveglianza le telecamere in condominio
Vediamo allora quali sono le regole che devono essere rispettate quando si vogliono installare delle telecamere in condominio.
- Vi è l’obbligo di segnalare le telecamere con appositi cartelli, è possibile utilizzare il modello predisposto dal Garante della Privacy.
- I cartelli devono essere installati in un luogo visibile e aperto al pubblico.
- Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato, tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività.
- Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante.
- Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.).
- I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).
Videocamera di sorveglianza
Telecamere installate dal singolo condomino.
Accade sempre più spesso che un singolo condomino decida di installare una telecamera per sorvegliare la spazio esterno alla propria abitazione.
Le domande che spesso ci si pone in un caso simile sono:
- Autorizzazione installazione telecamere.
Ovvero è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale? - Quali zone posso riprendere con l’impianto di videosorveglianza senza rischiare di incorrere in qualche illecito?
- Autorizzazione installazione telecamere.
Anzitutto è bene chiarire subito che per installare una telecamera non è richiesta la preventiva autorizzazione degli altri condomini, né tanto meno è necessario installare apposito cartello di segnalazione.
Ad un condizione però.
Che la telecamera sia installata in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato.
Una telecamera privata, per essere lecita, potrà quindi riprendere la propria porta d’ingresso, oppure il proprio garage o giardino, senza inquadrare tutto il pianerottolo oppure tutto il garage.
Proprio in ragione del fatto che le installazioni private non invadono la sfera di soggetti terzi né le immagini sono visibili ad estranei, le stesse non sono soggette al rispetto delle prescrizioni dettate dal Codice della Privacy.
È importante poi sapere che chiunque effettui registrazioni su proprietà altrui non solo è soggetto alle sanzioni amministrative indicate dal Codice della Privacy, ma tale condotta può anche configurare oltre che un illecito civile (art. 833 c.c. “divieto di atti emulativi”), anche un’ipotesi di illecito penale, integrando il reato di “interferenze illecite nella vita privata” ex art. 615 bis c.p. o quello di molestie ex art. 660 c.p.