Certificazione Prevenzione Incendi, questa sconosciuta.
Obblighi in materia di CPI e criteri di riparto delle spese.
Fra i tanti obblighi derivanti dal ruolo di amministratore vi è anche l’adempimento dell’acquisizione del CPI (acronimo per Certificato Prevenzione Incendi) o del suo rinnovo quando esso già sussista.
In questo articolo vedremo nel dettaglio cos’è il CPI, come e quando richiederlo, quali sono le responsabilità legali in caso di mancato assolvimento in base alle attuali normative ed i criteri di riparto delle relative spese.
Il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) è un attestato che garantisce che l’edificio sia conforme alla normativa antincendio. Il fabbricato deve rispettare le norme edilizie per la prevenzione degli incendi e i suoi locali devono avere i requisiti di sicurezza necessari a proteggere cose e persone. Ha una validità di 5 anni, al termine dei quali si deve procedere al rinnovo.
Gli obblighi dell’amministratore di condominio
L’amministratore di condominio, in veste di mandatario, è responsabile di dover adottare tutte le prescrizioni previste dalla nuova normativa antincendio.
In sostanza, l’amministratore deve:
– mantenere efficienti i presidi antincendio presenti nelle parti comuni dell’edificio: si tratta degli idranti, delle porte antincendio, dell’illuminazione d’emergenza, degli estintori, degli eventuali allarmi e spegnimenti
automatici
– provvedere a far effettuare i controlli, le verifiche e le necessarie manutenzioni sui presidi antincendio, secondo quanto è stato indicato dai costruttori, dagli installatori e secondo quanto è prescritto nella SCIA
– informare i condomini, i dipendenti, le imprese ed i lavoratori autonomi sui rischi di incendio delle specifiche attività, sulla prevenzione e protezione adottata, sulle precauzioni per prevenire e su cosa fare in caso di incendio
– annotare ogni controllo fatto ed ogni informazione data su un apposito registro.
Il nuovo regolamento ha consentito uno snellimento delle procedure, consentendo all’utente, nel nostro caso l’amministratore di condominio, di inviare per via telematica le istanze inerenti i procedimenti di prevenzione incendi e la relativa documentazione tecnica; di consultare online lo stato della pratica e di ricevere, via posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Il certificato di prevenzione incendi (CPI)
Quando era in vigore il D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998, il Certificato di Prevenzione Incendi era l’atto finale di un iter procedurale nel quale il competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco autorizzava il titolare di un’attività soggetta a controllo a far funzionare in regola la stessa.
Quindi, tale atto sanciva la conformità dell’attività alle specifiche norme di prevenzione incendi, fermi restando gli obblighi che il titolare della medesima doveva adempiere nel periodo di validità dello stesso.
Il Certificato di Prevenzione Incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale. Quindi, il CPI assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.
Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di mancata presentazione della SCIA.
Per quanto riguarda il rinnovo periodico della conformità antincendio, la richiesta è stata sostituita da una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, che deve essere inviata al Comando VVF, per la quasi totalità delle attività, ogni 5 anni. Il Ministero dell’Interno è intervenuto con la circolare n. 13061 per precisare i documenti da allegare a tale rinnovo periodico:
– richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio e dichiarazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio,
– asseverazione attestante l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno,
– attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato,
– per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non a servizio di attività di cui all’allegato I, dovrà essere prodotta dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o responsabile tecnico dell’impresa, attestante che i controlli di manutenzione previsti dalla normativa vigente sono stati effettuati.
Nel caso di edifici condominiali, chi partecipa alle spese necessarie alla realizzazione delle misure antincendio?
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese necessarie all’adeguamento antincendio delle autorimesse, occorre preliminarmente distinguere la tipologia di intervento.
Infatti, ci sono interventi di adeguamento di tipo passivo, la cui presenza ha lo scopo di limitare gli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo e che, generalmente, riguardano parti strutturali dell’intero edificio, e poi ci sono gli interventi di protezione attiva, specificamente afferenti l’autorimessa.
Alla luce di tale distinzione, il criterio di ripartizione da applicare è quello dell’uso che ciascuno può farne, nel senso che le spese di protezione passiva delle parti comuni va ripartita in base ai millesimi di proprietà tra tutti i condomini in quanto attinenti l’intero stabile, e che quindi è suscettibile di utilizzo da parte di tutti i condomini.
Quelle invece di protezione attiva e quindi relative alle sole autorimesse, andrà ripartita esclusivamente tra i proprietari di queste ultime, secondo una tabella millesimale speciale creata ad hoc dall’amministratore.
Normativa principale di riferimento
Il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il D.P.R. n. 151 dell’1 agosto 2011, contenente la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, introduce sostanziali novità, operando una radicale semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
È stata infatti snellita la documentazione tecnica richiesta e sono stati eliminati gli adempimenti ridondanti.
La vecchia disciplina prevista dal D.P.R. n. 37/1998 non distingueva infatti le varie attività soggette a controlli di prevenzione incendi, motivo per cui per tutte era in vigore lo stesso trattamento, ovvero ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate.
La procedura prevedeva che, prima di cominciare i lavori, il titolare dell’attività inviasse il progetto al Comando dei Vigili del Fuoco. Entro 90 giorni, i Vigili del Fuoco davano il proprio parere sulla conformità del progetto alle norme antincendio; se questo risultava positivo, i lavori potevano cominciare.
Era in vigore il cosiddetto silenzio-rifiuto, per cui la mancata risposta da parte dei Vigili del Fuoco implicava l’impossibilità di cominciare i lavori.
A lavori ultimati e prima di iniziare l’attività, il titolare era tenuto ad inviare al Comando VVF la richiesta di sopralluogo, da effettuarsi entro 135 giorni; se questo risultava positivo veniva rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi.
Per il rinnovo del certificato era prevista invece una distinzione in base all’attività ed avveniva ogni 3 o 6 anni o una tantum.
Il nuovo regolamento, a differenza del precedente, adotta il principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità del rischio.
Infatti l’art. 2 del D.P.R. n. 151 al comma 3 così dispone: “Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità”.
Appartengono alla categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.
Rientrano nella categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.
Nella categoria C sono comprese tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
All’interno di un condominio spetta all’amministratore adottare le misure di sicurezza antincendio.
Nello specifico, l’amministratore deve curare l’istruzione della pratica al fine di procurarsi le certificazioni riguardanti le parti comuni; deve curare la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti antincendio, quali ad esempio gli estintori o i sensori di rilevamento del fumo ed, infine, deve informare ed istruire in maniera adeguata il personale che svolge lavoro all’interno dell’edificio condominiale.
La procedura per le attività rientranti nella categoria A, B e C
In base all’allegato I del D.P.R. n. 151 rientrano nella categoria A:
– piccoli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto
– aziende e uffici che hanno tra le 300 e le 500 persone presenti
– autorimesse tra i 300 mq e i 1.000 mq
– edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 24 m e i 32 m
– impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW
– strutture sanitarie tra i 25 e i 50 posti letto
– teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive che hanno fino a 25 persone presenti.
Per tutte queste attività non è necessario chiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco.
A lavori ultimati, per dare inizio all’attività, è necessario inviare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) o ai Vigili del Fuoco, tramite procedura online, il progetto dell’opera ed una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
Una volta presentata la documentazione, si ottiene la ricevuta da parte del SUAP e si può immediatamente incominciare l’attività. I Vigili del Fuoco effettueranno controlli a campione entro 60 giorni, rilasciando, se richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.
Anche in caso di modifiche a costruzioni ed attività già in possesso di autorizzazione antincendi rientranti nella categoria A, dopo i lavori è necessario presentare la SCIA antincendio al SUE o direttamente al comando dei Vigili del Fuoco, nel caso in cui non si tratti di attività imprenditoriale.
In base all’allegato I del D.P.R. n. 151 rientrano nella categoria B:
– alberghi tra i 50 e i 100 posti letto
– campeggi
– strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto
– locali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso di superficie compresa
tra i 600 e i 1.500 mq
– aziende e uffici che hanno tra 500 e 800 persone
– autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq
– edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 32 e i 54 m.
Per le attività ricadenti in questa categoria, è necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e alle regole tecniche.
Il SUAP, interpellato per ottenere il permesso di costruire, invierà ai Vigili del Fuoco il progetto del locale.
Entro 60 giorni il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio.
Dopo aver terminato la costruzione del locale, per avviare l’attività è sufficiente inviare al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
Al momento della consegna della documentazione, si ottiene dal SUAP una ricevuta che consente di esercitare immediatamente l’attività.
I Vigili del Fuoco effettueranno, entro 60 giorni, controlli a campione rilasciando, se richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.
In caso di modifiche a costruzioni e ad attività già in possesso di autorizzazione di prevenzione incendi, si distinguono due casi: 1) le modifiche non aggravano le condizioni di sicurezza: dopo aver effettuato i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente al Comando VVF, nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale; 2) le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza: prima dell’inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o al SUE se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente al Comando VVF, nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco.
Finiti i lavori, è necessario, prima di avviare l’attività, presentare una SCIA, corredata della documentazione necessaria ai Vigili del Fuoco per i successivi controlli.
In base all’allegato I del D.P.R. n. 151 rientrano nella categoria C:
– centrali termoelettriche
– teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti
– strutture sanitarie e gli alberghi con oltre 100 posti
– aziende e uffici con oltre 800 persone presenti
– edifici con altezza antincendio di oltre 54 metri
– stazioni ferroviarie e metropolitane.
Per le attività relative a questa categoria è necessario ottenere un parere preventivo positivo sul progetto da parte dei Vigili del Fuoco. Il SUAP, interpellato per ottenere il permesso di costruire l’edificio, provvede a richiedere ai Vigili tale parere, che viene rilasciato entro 60 giorni. Terminati i lavori, bisogna inviare al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
Al momento della consegna della documentazione, lo Sportello Unico per le Attività Produttive rilascia la ricevuta che permette di iniziare l’attività.
Entro 60 giorni, i Vigili del Fuoco hanno l’obbligo di controllare che siano rispettate le norme antincendio e, in caso positivo, rilasceranno il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). In caso di modifiche a costruzioni e ad attività già in possesso di autorizzazione di prevenzione incendi si segue la procedura già descritta per le attività rientranti nella categoria B.
Da quanto abbiamo esaminato possiamo dedurre che il nuovo regolamento pone sotto il regime dell’autocertificazione, ossia della SCIA, le attività che costituiscono la maggior parte di quelle considerate “più pericolose per incendio o esplosione”.
Ebbene. Con la circolare del 6 ottobre 2011 il Ministero dell’Interno ha precisato i contenuti, qui di seguito riportati, che deve avere la SCIA in ambito di prevenzione incendi:
– dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con cui il titolare segnala l’inizio dell’attività
– asseverazione, con la quale il “tecnico abilitato” attesta la conformità dell’opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto già approvato dal Comando dei VVF
– le certificazioni e/o le dichiarazioni atte a comprovare che i materiali, gli impianti e quant’altro rilevante ai fini antincendio siano stati posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi.
La circolare precisa inoltre che, nel caso di attività di cui alla lettera A, la SCIA dovrà contenere anche il progetto e gli elaborati grafici, non essendo questi già stati comunicati ai Comandi dei Vigili del Fuoco.
Nel descrivere la procedura di prevenzione incendi abbiamo più volte citato il SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive. Tale sportello non è solo l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, ma è anche lo sportello che deve fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
6 risposte
Buongiorno. L’amministratore del mio condominio di 11 U.I., realizzato nel 2017. non ha ancora provveduto per l’ottenimento del CPI. C’è un continuo scambio di email tra costruttore e amministratore che dopo sette anni è diventato un teatrino. E’ di oggi la richiesta del costruttore di avere il registro delle manutenzioni dei 4 estintori. Registro, secondo lui, necessario per ottenere il CPI.
A me sembra l’ennesima bufala per tergiversare.
Io vorrei sfiduciare l’amministratore. Ci sono i termini per farlo ?
Grazie.
Leoni Varno
Buonasera signor Leoni,
sulla base di quello che scrive, senza avere approfondito la questione, sembrano esserci gli estremi per revocare l’amministratore.
Cordiali saluti.
Buongiorno. Vorrei chiarimenti in merito alle spese dei canoni trimestrali di due idranti montati sulla rete idrica presso il deposito di gas GPL , posizionati nelle aree comuni del comprensorio composto da 4 palazzine per un totale di 44 utenze. Faccio presente che gli utenti tutti , non sono proprietari ma concessionari con contratto di locazione annuale. Costo dei canoni 240 euro per anno . Chi gestisce tali immobili è un ente militare (gestore).-
Grazie
Cordiali saluti
Buonasera Francesco,
la questione che ci sottopone è molto tecnica, richiede senz’altro la necessità di maggiori approfondimenti. Si può eventualmente fissare una consulenza.
Buonasera, condominio di 7 unità senza amministratore. Abbiamo scoperto che la SCIA antincindendio richiesta dal costruttore e intestata alla sua impresa nel 2018 all’inizio dei lavori è scaduta a maggio 2023. In cosa incorriamo? Sono previste sanzioni penali/amministrative per tutti i condomini?
Buonasera Irene,
sicuramente la pratica antincendio è molto importante e va rinnovata. Rivolgetevi ad un tecnico che se ne occupi.