Art 646 cp Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.((294))
Se il fatto e’ commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e’ aumentata. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36.
—————- AGGIORNAMENTO (294) La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera u)) che “le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»”.
Appropriazione indebita in condominio
L’appropriazione indebita è un delitto contro il patrimonio (art. 646 c.p.) che consiste nella condotta di chi si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia il possesso al fine di procurare a se o ad altri un profitto ingiusto.
L’elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita presuppone la consapevolezza di trattenere per sé la cosa, posseduta a qualsiasi titolo, pur sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità.
Con la riforma del 2012, l’amministratore di condominio è ormai obbligato a far transitare su di un apposito conto corrente bancario o postale, intestato al condominio, tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle erogate a qualsiasi titolo per conto del condominio e ciascun condomino può prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Si tratta di condizioni di nuova trasparenza che sono state introdotte al fine di rendere più difficile la possibilità pratica che l’amministratore si appropri di denaro appartenente ai condomini o al condominio o destini tale denaro ad altri scopi.
Tuttavia succede ancora che l’Amministratore si renda responsabile degli ammanchi di cassa.
Precisiamo che la fattispecie di appropriazione indebita può assumere rilevanza anche con riferimento alla violazione dell’obbligo di consegna o restituzione della documentazione contabile e non solo con l’appropriazione di somme di danaro.
Alla cessazione dell’incarico, infatti, l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini.
L’indebita appropriazione si verifica trattenendo e volontariamente negando la restituzione della predetta documentazione, pur nella consapevolezza di non aver più titolo per continuare ad averne il possesso, essendo intervenuta la revoca dell’amministratore.