Art 1123 cc

Articolo 1123 codice civile

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Articolo 1123 codice civile ripartizione spese condominiali

  1. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
  2. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
  3. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

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2 risposte

  1. buonasera siamo una palazzina di ,4appartamenti di 2 piani io sono sopra la signora del piano terra ha acquistato appartamento attaccato al suo e ne ha fatto tutto uno 100m mentre il mio sopra55 m. abbiamo le soffitte abbiamo la luce delle scale era diviso quattro prima adesso la signora ha detto che dobbiamo fare diviso tre ma io penso comprando altro appartamento si deve pagare la luce che pagava il vecchio proprietario

    1. Buongiorno,
      dovreste predisporre le tabelle millesimali al fine di pagare le spese sulle parti comuni in base al valore di ciascuna proprietà.
      Finché non lo fate, avrete questo tipo di problematiche. Sicuramente non pare corretto che, ora che la Sua vicina ha aumentato la superficie del proprio appartamento, pretenda di dividere per tre i costi della luce.
      Cordiali saluti.

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