Art. 906. (Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique).
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Parliamo in modo più approfondito dell'art. 906 del codice civile nell'articoli diritto di veduta.