Articolo 1135 codice civile
Attribuzioni dell’assemblea dei condomini art 1135 cc
1) alla conferma dell’amministratore e dell’eventuale sua retribuzione;
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. (1)
L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. (2)
(1) Il presente numero, prima sostituito dall’art. 13, comma 2, L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013, è stato da ultimo così modificato dall’art. 1, D.L. 23.12.2013, n. 145 con decorrenza dal 24.12.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:
“4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.”.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 13, comma 2, L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.
Art 1135 codice civile approfondimento
L’assemblea condominiale art 1135 del codice civile.