Articolo 844 codice civile – Immissioni

articolo 844 codice civile

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Art. 844. codice civile – Immissioni

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della
proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

 

Articolo 844 c.c approfondimento

Approfondimento rumori molesti legati all’articolo 844 codice civile.

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