Le Barriere architettoniche in condominio

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Le barriere architettoniche in condominio

Quello delle barriere architettoniche è sempre stato un tema “caldo” in Condominio, tanto è vero che la normativa in materia di abbattimento delle barriere è stata più volte modificata, al fine di poter agevolare le esigenze di chi ha necessità di eliminare gli ostacoli alla propria mobilità.

disabile

Abbattimento barriere architettoniche

Infatti, con l’introduzione del Decreto Semplificazioni n.76/2020, le innovazioni volte ad eliminare le barriere architettoniche negli edifici condominiali non sono da considerarsi di carattere voluttuario ai sensi dell’art. 1121 comma 1 cod.civ., per cui l’unico limite alla loro realizzazione è dato dal pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, previsto dall’ultimo comma dell’art. 1120 cod.civ.

La delibera con la quale approvare le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche richiede la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, ovvero 500 millesimi, come stabilito dall’art. 1136 secondo comma cod.civ.  Di conseguenza, la relativa spesa approvata andrà suddivisa per millesimi tra tutti i condòmini.

Va però detto che il condòmino che necessita di eseguire tali lavori potrebbe farlo a proprie spese, senza ottenere il consenso degli altri condòmini.

Per prassi, si cerca tuttavia di portare il problema all’attenzione dell’assemblea al fine di suddividere la spesa tra tutti, considerato che la necessità che ha un condòmino oggi potrebbe diventare anche l’esigenza di un altro condòmino in futuro.

Purtroppo però molto spesso la delibera non viene approvata.

Il condòmino che quindi ha necessità di eseguire questi lavori vi provvederà a propria cura e spese.

Questo significa che chi (il condòmino, il suo erede o avente causa) vorrà in un secondo momento partecipare ai vantaggi dell’innovazione, dovrà contribuire alle spese, da rivalutarsi, di esecuzione e manutenzione dell’opera.

Ma quali sono le opere di eliminazione delle barriere architettoniche che il condòmino può realizzare autonomamente?

Ad esempio, il servoscala, che è un dispositivo elettrico (piattaforma o sedile) che consente di raggiungere i piani superiori dell’edificio.

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Possono anche essere modificate le ampiezze delle porte per accedere ai garage, all’edificio o all’ascensore.

L’importante, come già detto, è che i lavori da eseguire non pregiudichino la stabilità e la sicurezza dell’edificio e non impediscano agli altri condòmini il pari utilizzo o godimento delle parti comuni.

Abbattimento barriere architettoniche sentenza del Tribunale di Pordenone

Sul punto però è interessante analizzare una recente sentenza, pronunciata dal Tribunale di Pordenone (sentenza n.267 del 25.05.2020), avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera con la quale i condòmini avevano approvato l’installazione di un ascensore esterno, che però di fatto limitava l’utilizzo dei balconi condominiali, destinati a diventare un punto di accesso all’ascensore ai vari piani, compromettendo così la possibilità di affaccio dal lato frontale.

Il Tribunale di Pordenone ha ritenuto che non si debba mai prescindere dal principio di solidarietà condominiale che, nell’ambito del contemperamento dei vari interessi, deve tenere conto anche di quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Motivo per cui, secondo il Giudice, la perdita della possibilità di affaccio dal lato frontale dei poggioli condominiali è un sacrificio che appare ragionevole e sostenibile.

Come già detto, è molto frequente che l’assemblea condominiale non approvi la spesa per l’eliminazione di una barriera architettonica (quasi sempre l’installazione del servoscala).

Ebbene, in democrazia vince la maggioranza.

Ma quando questa maggioranza decide di non partecipare alla suddivisione di una spesa che serve a rendere più facile la vita di persone disabili o anziane, se queste ultime non sono in grado di sostenere da sole i costi, ciò significa che il loro diritto sancito all’art. 3 della Costituzione viene di fatto leso.

Aveva quindi ragione chi disse “In un Paese che voglia dirsi democratico, la tutela dei diritti non deve trasformarli in privilegi”.

Perciò, quando vi troverete a votare la richiesta di un condòmino di eliminare le barriere architettoniche nel vostro Condominio, pensate bene al proverbio “oggi a me, domani a te”.

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