I bambini possono giocare nel cortile condominiale?
Partiamo dall’art. 1102 cod.civ., secondo il quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”.
Sulla base di questa norma, il cortile condominiale può essere utilizzato da ciascun condomino (quindi anche dai bambini), purché non ne venga alterata la destinazione e non si impedisca a tutti gli altri condomini di utilizzarlo in maniera analoga. Cosa vuol dire?
Per fare qualche esempio, se il cortile è destinato al passaggio delle persone, non si può parcheggiare lì l’auto: in questo caso infatti, il parcheggio di un auto finirebbe per alterare la naturale destinazione del cortile, che è transitare a piedi.
Oppure, nel cortile non si può sostare o comunque passare con il proprio cane senza guinzaglio, perché l’animale lasciato libero impedirebbe agli altri condomini di utilizzare il cortile medesimo (pensiamo per esempio a chi ha paura dei cani).
E i bambini? L’unico caso in cui è possibile vietare ai bambini di giocare nel cortile condominiale si verifica quando tale divieto sia previsto da un regolamento contrattuale, quindi approvato all’unanimità, che è oggetto di specifico richiamo negli atti di compravendita dell’immobile e che, se contiene clausole che pongono vincoli di destinazione sulle parti comuni (come appunto è il divieto di giocare in cortile), dovrà essere trascritto nei registri di pubblicità immobiliare.
Se ciò non è avvenuto, allora il divieto di far giocare i bambini in cortile non è valido.
A parte questo specifico caso, non si può vietare in assoluto ai bambini di giocare in cortile. Questo però non significa che l’assemblea non possa regolamentare il gioco, per esempio stabilendo delle fasce orarie in cui va garantito il diritto al silenzio.
E lo può fare con una delibera presa a maggioranza dei presenti che rappresentino la metà dei millesimi di proprietà.
Certo è che, se l’area comune viene dall’assemblea destinata a parcheggio, la stessa zona non potrà essere utilizzata contemporaneamente come area giochi.
Se poi nella pratica ciò avviene (ma non dovrebbe avvenire per questioni di sicurezza sia per i bambini sia per le automobili), i genitori dei minorenni saranno responsabili per eventuali danni arrecati dai figli alle carrozzerie delle automobili (ad es. giocando al pallone) e saranno tenuti al risarcimento. Peraltro, anche eventuali infortuni dei bambini lasciati giocare in un’area condominiale specificamente destinata a parcheggio potrebbero non essere oggetto di risarcimento da parte del Condominio.
In ogni caso, con riferimento al gioco dei bambini nelle parti comuni, si possono indicare delle linee guida generali, ma bisogna poi sempre valutare lo specifico caso concreto.