Amministratore di condominio i requisiti

requisiti amministratore di condominio

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Requisiti amministratore di condominio

Nel 2012, con la Legge di Riforma del Condominio, è stata introdotta una serie di requisiti che bisogna possedere per svolgere l’attività di amministratore di condominio.

Ed infatti, possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

  • a) che hanno il godimento dei diritti civili;
  • b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione diventate definitive, salvo intervenuta riabilitazione;
  • d) che non sono stati interdetti o inabilitati;
  • e) il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  • f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Con riferimento a questi ultimi due requisiti (titolo di studio e partecipazione a corsi formativi), si distingue tra amministratori esterni e amministratori cosiddetti interni, cioè scelti tra gli stessi condòmini dello stabile, i quali quindi non dovranno possedere alcun titolo di studio e non dovranno svolgere corsi di formazione.

Questi requisiti non sono richiesti per chi abbia svolto l’attività di amministratore per almeno un anno nei tre anni antecedenti alla riforma.

La perdita dei requisiti di cui a i punti a) b) c) d) ed e) comporta la cessazione dell’incarico. In tale evenienza, ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Società amministratore di condominio

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche le società.

In tale caso, i requisiti menzionati dovranno essere posseduti dai soci, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii.

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