Separazione e divorzio. Cosa sono e in cosa si differenziano.
Separazione e divorzio sono i due procedimenti con i quali il matrimonio si avvia verso il capolinea.
Tuttavia sono ben diversi tra loro.
Differenza tra separazione e divorzio.
Nella maggior parte dei casi l’uno è la conseguenza dell’altro, anche se in alcune circostanze si può divorziare senza prima essere passati dalla separazione, come per esempio quando il matrimonio non è stato consumato, così come ci sono poi coppie che invece ricorrono alla separazione senza mai divorziare.
Con la separazione si può dire che il matrimonio viene messo in “stand-by”, nel senso che gli obblighi coniugali sono sospesi ma i coniugi (perché restano tali, pur essendo separati) non possono risposarsi con qualcun altro e possono in qualunque momento riconciliarsi.
Quando invece si decide di ricorrere al divorzio, il matrimonio si scioglie definitivamente e i due ormai ex-coniugi, se dovessero riconciliarsi per tornare ad essere marito e moglie, dovranno necessariamente risposarsi.
Vediamo però nello specifico come sono disciplinati la separazione e il divorzio e quali sono gli effetti che conseguono a questi due procedimenti.
Quando all’interno di un matrimonio la prosecuzione della convivenza “diventa intollerabile” (art. 151 c.c.), i coniugi possono chiedere che venga pronunciata la loro separazione.
Ma come si fa concretamente?
La separazione personale dei coniugi.
La separazione consensuale.
Se i coniugi sono d’accordo e vogliono entrambi separarsi alle stesse condizioni, possono decidere di presentarsi autonomamente in Tribunale per chiedere la separazione.
Dovranno recarsi presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui risiedono, consegnare i moduli previsti debitamente compilati e presentarsi davanti al Giudice all’udienza che verrà successivamente fissata.
Durante questa udienza il Giudice verifica che ci sia effettivamente la volontà nei coniugi di separarsi alle condizioni da loro indicate, fa apporre le loro firme ed omologa la separazione.
Separazione consensuale con avvocato.
Potrebbero anche rivolgersi ad un avvocato, sempre insieme ed in modo consensuale.
L’avvocato comune, oppure gli avvocati scelti da ciascun coniuge, redigeranno un atto che esprime la volontà dei coniugi di separarsi e le condizioni da loro stabilite e sottoscritte.
Successivamente si svolgerà la prima udienza, alla quale i coniugi devono presentarsi personalmente, durante la quale il Giudice verificherà la loro volontà di separarsi.
La separazione, così come consensualmente definita dai coniugi, sarà omologata dal Tribunale e annotata nei pubblici registri.
Separazione consensuale con Ufficiale del Comune
Un’altra soluzione consensuale, introdotta nel 2014 (art. 12 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132), è quella di rivolgersi all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza o del Comune in cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Il ricorso a questa procedura è tuttavia escluso quando si è in presenza di:
- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Tale limitazione è circoscritta alla presenza di figli comuni alla coppia che richiede la separazione.
Separazione consensuale, negoziazione assistita
Sempre con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 è stato introdotto anche lo strumento della negoziazione assistita, cioè la possibilità per i coniugi di separarsi senza rivolgersi né al Tribunale né all’Ufficiale di stato civile, ma mediante la sola assistenza dell’avvocato (comune o personale), che si occuperà di seguire tutta la procedura fino all’annotazione da parte dell’Ufficiale di stato civile.
La negoziazione assistita, a differenza della separazione o divorzio davanti al Sindaco, può essere utilizzata anche in presenza di figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti.
La separazione giudiziale.
Quando i coniugi non decidono di comune accordo di separarsi, perché per esempio l’iniziativa viene presa da uno solo di essi, oppure nel caso in cui marito e moglie, pur volendo entrambi separarsi, non concordano sulle condizioni della separazione, dovranno instaurare in Tribunale un procedimento di separazione giudiziale.
In questo caso l’assistenza del legale è fondamentale.
Quest’ultimo, infatti, redigerà e depositerà, in nome e per conto di uno dei coniugi, un ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui la coppia ha fissato l’ultima residenza o, in mancanza, in quello di residenza del convenuto (l’altro coniuge).
Il Presidente fissa l’udienza davanti a sé, alla quale i coniugi devono presentarsi personalmente, sempre accompagnati ed assistiti dai propri legali.
A questa udienza il Presidente tenta la loro conciliazione e, se questa non riesce, dispone il proseguimento del giudizio davanti al giudice istruttore.
Il Presidente del Tribunale può, in questa fase, adottare i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli.
Il procedimento quindi prosegue secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma della sentenza.
Il divorzio con sentenza non definitiva
E’ pure riconosciuta la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva, già alla prima udienza, in modo da poter poi proseguire il procedimento per decidere solo gli aspetti controversi.
Ciò permette di poter richiedere il divorzio anche prima dell’emissione della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie.
Qualora si inizi una separazione giudiziale, questa, anche in corso di causa, potrà essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario: e se quindi i coniugi non sono più d’accordo, dovrà avviarsi una nuova procedura.
Gli effetti della separazione consensuale.
La separazione dei coniugi comporta la sospensione dei reciproci doveri di collaborazione, convivenza e fedeltà, restando invece intatti quelli di assistenza e reciproco rispetto.
Così stabilisce la Legge, anche se nella realtà spesso le cose sono ben diverse.
Gli effetti patrimoniali della separazione attengono invece l’eventuale riconoscimento di un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge che non abbia redditi propri e a cui non sia addebitabile la separazione e in presenza di figli, il contributo al loro mantenimento da parte del genitore non collocatario.
Anche la divisione dei beni comuni, acquistati durante il matrimonio, e l’assegnazione della casa coniugale sono aspetti che devono essere regolamentati quando ci si separa.
In caso di separazione consensuale, sono gli stessi coniugi a determinare quali saranno gli effetti patrimoniali che verranno inseriti nell’accordo di separazione da sottoporre al Giudice.
Gli effetti della separazione giudiziale
Se invece si ricorre al giudizio di separazione giudiziale, non saranno i coniugi a stabilire l’importo dell’eventuale assegno di mantenimento dell’altro coniuge e/o dei figli, o l’assegnazione della casa famigliare o di altri beni acquistati durante il matrimonio, ma lo farà il Giudice davanti al quale è stato instaurato il giudizio.
Abbiamo detto che quando ci si separa il matrimonio viene messo in “stand-by”, ed alcuni obblighi continuano pertanto a restare intatti fino a che non si proceda con il suo scioglimento, ovverosia con una pronuncia di divorzio.
Anche i diritti ereditari che con il matrimonio i coniugi acquisiscono non vengono meno con la separazione.
Con la conseguenza che, nel caso in cui uno dei coniugi muoia nel frattempo, l’altro continuerà ad essere erede legittimo. Questo sempre che al coniuge superstite non sia stata addebitata la separazione.
Il divorzio.
Fino al 1970, anno di introduzione della Legge sul divorzio (L. 898/1970), vigeva il principio di indissolubilità del matrimonio. Ed infatti l’art. 149 c.c., nella sua versione originaria, stabiliva che “il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi”.
Oggi invece, accanto alla morte di uno dei coniugi, l’ordinamento prevede, quale causa di scioglimento del matrimonio, l’impossibilità, accertata con sentenza passata in giudicato, di mantenere o ricostituire la comunione materiale o spirituale tra i coniugi.
Si parla di scioglimento del matrimonio, quando si tratta di matrimonio civile, e di cessazione degli effetti civili in caso di matrimonio celebrato con rito religioso.
Il divorzio senza avvocato
Come per la separazione, anche la richiesta di divorzio può essere presentata all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza o del Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Valgono le stesse regole e limitazioni previste per la separazione personale dei coniugi.
Il divorzio con avvocato
Qualora invece si decidesse di rivolgersi al Tribunale, l’assistenza del difensore è obbligatoria.
Anche in questo caso, come per la separazione, se i coniugi sono d’accordo rispetto alla decisione di procedere al divorzio, potranno farsi assistere dal medesimo avvocato.
Se invece la richiesta di divorzio viene presentata da uno solo dei coniugi, l’avvocato di quest’ultimo procederà a redigere e a depositare in Tribunale un ricorso, al quale seguirà la prima udienza davanti al Presidente del Tribunale e, nel caso di mancata riconciliazione dei coniugi, le successive udienze davanti al giudice istruttore.
Abbiamo detto che il matrimonio si scioglie o per la morte di uno dei coniugi oppure per l’impossibilità, accertata con sentenza passata in giudicato, di mantenere o ricostituire la comunione materiale o spirituale tra i coniugi.
Ebbene, il Giudice, oltre ad accertare che tra i coniugi non c’è più la volontà di proseguire il vincolo coniugale, dovrà verificare anche la presenza di una delle cause tassative per poter divorziare, elencate dall’art. 3 della Legge sul divorzio.
Quella che più comunemente si verifica è l’intervenuta separazione tra i coniugi, che si sia protratta da almeno 12 mesi dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale o da 6 mesi in caso di separazione consensuale.
Altre cause di divorzio.
Altre cause che giustificano la richiesta, da parte di uno dei coniugi, di pronuncia del divorzio sono, per esempio, la non consumazione del matrimonio o la mutazione di sesso da parte dell’altro coniuge.
La sentenza di divorzio.
Il procedimento divorzile, sia esso congiunto (quando i coniugi sono d’accordo sulla scelta di divorziare e sulle relative condizioni) o giudiziale (quando i coniugi litigano su diverse questioni relative la vita matrimoniale) si conclude sempre con una sentenza.
La sentenza di divorzio estingue il vincolo matrimoniale, consentendo così a ciascun coniuge di sposarsi nuovamente, e comporta la cessazione dei doveri derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.).
È quindi nella sentenza che vengono indicate le condizioni alle quali i coniugi o il Giudice se si tratta di un divorzio giudiziale – decidono di sciogliere il matrimonio, quelle relative ai figli e all’eventuale assegno divorzile.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, la legge stabilisce che la corresponsione dell’assegno possa avvenire con cadenza periodica oppure, su accordo delle parti, in un’unica soluzione, anche attraverso il trasferimento della proprietà di un immobile o di altro diritto reale.
Assegno una tantum.
È il cosiddetto assegno una tantum, importo unico, da corrispondere in un’unica soluzione, a ristoro di ogni successiva ed eventuale pretesa dell’ex coniuge più debole. In questo modo, con un unico pagamento, viene definitivamente chiusa ogni partita tra i due ex, senza possibilità di ripensamenti.
Attenzione: l’eventuale una tantum concordato in sede di separazione non esclude invece la possibilità di richiedere poi, con il divorzio, l’assegno divorzile, sempre che ne sussistano i presupposti.
Trasferimenti immobiliari nelle procedure di separazione e divorzio.
Nei procedimenti di separazione e divorzio è possibile stabilire il trasferimento della proprietà della casa coniugale e degli altri immobili dei coniugi.
È infatti consentito inserire tra le condizioni di separazione o divorzio la clausola che riconosce ad uno o entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o che ne disponga il trasferimento a favore di uno di essi.
Il vantaggio di prevedere concessioni riguardanti il trasferimento della proprietà o altri diritti reali sugli immobili nell’ambito di una separazione o divorzio è notevole, essendo tutti esenti da qualsiasi imposta.
L’atto sarà quindi esente da imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e Tassa d’Archivio, restando invece dovuti soltanto gli onorari notarili e gli oneri previdenziali, oltre alle spese di istruttoria della pratica attinenti alle verifiche ipocatastali.
Occorre specificare che l’esenzione è applicabile a tutti gli accordi di natura patrimoniale, sia quelli riferibili ai coniugi che quelli collegabili a disposizioni negoziali in favore dei figli.