Superbonus 110 scadenza 2024

superbonus 110 scadenza 2024

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Superbonus 110. A che punto siamo arrivati ?

Il termine del 31 dicembre 2023, che per molti è come una spada di Damocle, è ormai alle porte. 

Cosa succederà dal 1 gennaio 2024?

Il superbonus al 110%, introdotto nel luglio 2020, quest’anno ha subito due forti ridimensionamenti dovuti sostanzialmente agli alti costi per lo Stato e alle numerose frodi legate alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

Cessione del credito

Proprio con riferimento a quest’ultimo punto, a seguito del Decreto Legge 16 febbraio 2023 n.11, entrato in vigore il giorno successivo, non è più possibile cedere il credito del Superbonus né beneficiare dello sconto in fattura.

Questo almeno per chi al 17 febbraio 2023 non aveva già deliberato i lavori e presentato la Cila. 

La cessione del credito e lo sconto in fattura sono rimasti quindi validi per i lavori iniziati prima del 17 febbraio.

Riduzione della detrazione

La seconda importante modifica è stata introdotta già a fine 2022 con il decreto Aiuti-quater che ha introdotto la riduzione della detrazione dal 110% al 90% per i lavori iniziati dopo il 1°gennaio 2023. 

Tuttavia, con il decreto di agosto è stata data una nuova chance alle villette, le quali hanno potuto beneficiare del Superbonus al 110% per tutto il 2023 a fronte della dimostrazione di aver eseguito almeno il 30% dei lavori programmati entro il 30 settembre 2022. 

Con la manovra di bilancio 2023, poi, era stato prorogato al 31 dicembre2022  il termine per presentare la Cila da parte dei Condomìni per usufruire del 110% anche nel 2023. 

Per i lavori in Condominio c’è tempo quindi fino al 31 dicembre 2023 per ottenere il 110% solo per chi ha presentato la CILA entro il 31 dicembre 2022 e deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022. Per chi ha deliberato tra il 19 novembre e il 24 novembre il limite per presentare la Cila era il 25 novembre 2022. 

Fuori da queste casistiche, quindi, per i lavori iniziati dal 1°gennaio 2023 ed ultimati entro il 31 dicembre 2023 la percentuale di detrazione passa dal 110% al 90% per tutti. In pratica il 10% della spesa rimane a carico di chi intraprende il lavoro di ristrutturazione. 

Per chi non ha colto l’occasione e per chi comunque non rispetterà il termine del 31.12.2023, la detrazione scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Gli stessi limiti e le stesse scadenze sono validi anche per i proprietari di intere palazzine composte da 2 a 4 unità immobiliari. 

Il superbonus al 110% per le villette 

Per le case unifamiliari che hanno eseguito almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, il 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, altrimenti la detrazione del 110% spetta solo per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

Chi ha iniziato i lavori dal 1° luglio o ha presentato i titoli abilitativi a partire da questa data, se ha completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre di quest’anno ha diritto al Superbonus 110% fino a fine dicembre 2023.

Pertanto, occorre dimostrare che al 30 settembre sia stato raggiunto il 30% dei lavori preventivati. Per farlo, serve che il Direttore dei lavori faccia una dichiarazione scritta basata sulla documentazione in suo possesso (Sal, fotografie, bolle, fatture…) da tenere a disposizione per un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale. 

Per gli interventi di ristrutturazione di unità unifamiliari, compresi nel Superbonus, avviati a partire dal 1°gennaio 2023, la detrazione passa al 90% ed è concessa fino al 31 dicembre 2023, solo se l’unità immobiliare oggetto di intervento edilizio sia adibita ad abitazione principale del contribuente entro la fine dei lavori di ristrutturazione e il contribuente sia il proprietario (o possedere un altro diritto reale) dell’immobile al momento dell’avvio dei lavori.

Inoltre, tale proroga opera solo per quei contribuenti che abbiano un reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro, calcolato con il sistema del quoziente familiare.

Si ricorda che per interventi iniziati nel 2023 si intendono quelli in cui:

    la Cila è stata presentata dal 1°gennaio e la data di inizio lavori indicata nella Cila stessa sia successiva al 31 dicembre 2022;

    oppure la Cila sia antecedente al 1°gennaio 2023 ma il contribuente è in grado di dimostrare che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dal 2023.

Il Sismabonus, le detrazioni per interventi antisismici.

La misura fiscale dedicata agli interventi antisismici, Sismabonus o Supersismabonus per gli interventi che fanno riferimento all’art. 119 del Decreto Rilancio, è stata anch’essa prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024.

Per gli interventi la cui Cilas è stata presentata entro novembre 2022, l’agevolazione fiscale fino alla fine del 2023 è del 110%.

Per le opere che invece non dovessero essere concluse entro fine anno, l’aliquota cedibile passerà al 70%
con un esborso a carico dei condomini pari al 30%.

Lo stesso discorso vale per chi avesse depositato la Cilas nel 2023, per di più senza possibilità di cessione e sconto in fattura.

Le nuove aliquote di detrazione del Superbonus

Come anticipato, la manovra 2022 del governo Draghi, che ha prorogato l’incentivo fino al 2025, ha previsto tuttavia una riduzione dell’agevolazione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025.

Questo significa che senza una proroga del 110 da parte dell’attuale Governo, i Condomìni che non dovessero riuscire a terminare i lavori entro il 31.12.2023 dovranno mettere mano al portafogli e pagare il 30% dei lavori di ristrutturazione che pensavano di fare “quasi gratis”. 

Questo “30%” a carico dei singoli proprietari preoccupa molto perché è altamente probabile che non tutti abbiano questa disponibilità economica che, di certo, non era stata preventivata ad inizio lavori.

Se non si paga, quindi, cosa succede?

Senza proroga i condòmini si ritroveranno a pagare spese non previste e, in caso di impossibilità a farlo, il cantiere si fermerà – perché non esiste impresa che lavora gratis -, dando così inizio a contenziosi tra Condomìni e Appaltatori che, a loro volta, non saranno in grado di retribuire i dipendenti e pagare i fornitori.

E senza la “fine lavori” si rischia di perdere anche la cessione del 70%, con la conseguenza che la somma corrispondente alla percentuale di credito ceduto – e si parla nella maggior parte di centinaia di migliaia di euro di appalti – andrà restituita allo Stato.

Andranno sicuramente ricercate le cause e i responsabili di questi ritardi (appaltatore, subappaltatore, tecnici, amministratori) e se non è stato firmato un “buon contratto” che abbia clausole chiare e concretamente tutelanti, il rischio è davvero altissimo.

I dubbi su questa grande opportunità di risparmio per i cittadini sono quindi ancora parecchi, anche a causa della normativa in continua evoluzione.

Nel frattempo, in Tribunale, sono arrivate le prime “cause Superbonus”.

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